IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale
sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia
di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, a norma dell'art. 4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20   settembre   1999,   n.   400,
modificativo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 422 del
1997; 
  Visto l'art. 1, comma 300, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244,
con il quale e'  stato  istituito  l'Osservatorio  per  il  trasporto
pubblico locale; 
  Visto l'art.  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi'
come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, il quale prevede  che  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto  ordinario  le  risorse
del Fondo nazionale per il  concorso  finanziario  dello  Stato  agli
oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario  sono  definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi,  ai  sensi
dell'art. 8 della legge 28 agosto  1997,  n.  281,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013; 
  Considerato che i criteri di cui al comma  3  del  richiamato  art.
16-bis sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni  e
gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione  e
la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale,  anche
ferroviario, mediante: 
    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, 
    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
e costi operativi; 
    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione afilla domanda ed il corrispondente incremento  qualitativo
e quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica; 
  Considerato  il   ruolo   fondamentale   svolto   dall'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, quale  organismo  tecnico  di  raccordo  fra  lo  stato
centrale e gli enti territoriali ai fini del  monitoraggio  dei  dati
del settore; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di cui al comma 3 del  richiamato  art.  16-bis,  e'  stato
emanato in data 11 marzo 2013 ed all'art. 4, comma 1, prevede che  le
percentuali di ripartizione, di cui alla tabella 1 ad esso  allegata,
come modificato per  effetto  dell'intesa  sancita  dalla  Conferenza
unificata nella seduta del  5  agosto  2014  sono  rideterminate  con
cadenza triennale sulla base dei  dati  trasportistici  ed  economici
acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per  il  trasporto  pubblico
locale; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in parola e' stato modificato ed integrato  con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015; 
  Tenuto conto dei dati economici e  trasportisti  degli  anni  2012,
2013 e 2014, prodotti dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 301,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e contenuti nella relazione alle
Camere del 2015; 
  Considerato che in data  29  settembre  2016  la  Conferenza  delle
regioni e delle  Province  autonome  ha  evidenziato  «l'esigenza  di
rivedere i criteri che a normativa vigente, sono stati  definiti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013,
anche sulla base delle previsioni dell'art. 16-bis che ne consente la
revisione  proprio  a  partire  dal  2016,  nella  direzione  di  una
mitigazione dei principi di penalizzazione dei  principi  recati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2013»; 
  Considerato che in  data  10  novembre  2016  la  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome ha  evidenziato  che  «Le  Regioni,
altresi',  ritengono  che  non  possa  essere   oggetto   di   intesa
l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 e successive  modifiche  ed
integrazioni, che prevede che le percentuali di ripartizione, di  cui
alla tabella 1 ad  esso  allegato,  sono  rideterminate  con  cadenza
triennale sulla base dei lati trasportistici ed  economici  acquisiti
ed elaborati dall'Osservatorio  per  il  TPL.  Cio'  perche'  i  dati
economici e trasportistici sino a oggi acquisiti non sono sufficienti
a motivare una nuova ripartizione «base» del fondo.»; 
  Considerato che gli stessi enti  territoriali  hanno  rappresentato
che  gli  indicatori,  attualmente  utilizzati,  se   non   mitigati,
potrebbero produrre a  regime,  per  talune  Regioni,  nonostante  il
processo   di   efficientamento   attivato   con   esito    positivo,
penalizzazioni  e   minori   trasferimenti   che   comprometterebbero
l'efficientamento stesso e con esso la regolarita' e  la  continuita'
dei servizi di trasporto pubblico locale; 
  Tenuto conto che in ogni  caso  la  rivisitazione  degli  obiettivi
annuali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
non puo' prescindere da un efficientamento del settore progressivo  e
strutturale; 
  Considerato, pertanto, necessario apportare  modifiche  al  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2013,  come
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  7  dicembre  2015,  al  fine  di  ovviare  alle  criticita'
rappresentate dalle Regioni; 
  Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del
19 gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal  titolo  «Valutazione
degli  obiettivi  di  efficientamento   e   razionalizzazione   della
programmazione e gestione del  complesso  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale anche ferroviario»  e'  sostituito  dall'articolo  di
seguito riportato: 
    «Il  soddisfacimento  dell'obiettivo  di  cui  al  punto  a)  del
richiamato art.  16-bis,  finalizzato  a  conseguire  «un'offerta  di
servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente   ed   economica   per   il
soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico» e del  punto  c)
finalizzato  a  conseguire  «la  progressiva  riduzione  dei  servizi
offerti in eccesso in relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda  elevata»
e' verificato  attraverso  l'incremento  annuale  del  «load  factor»
calcolato su base regionale con il  seguente  indicatore:  numero  di
passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore in parola
e' verificato introducendo un fattore di conversione per  le  diverse
modalita' di trasporto. 
  L'obiettivo  misurato  con  il  presente  indicatore   si   intende
raggiunto se il rapporto e' incrementato rispetto al valore dell'anno
precedente oppure se e' incrementato rispetto al valore  della  media
dei tre anni precedenti. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato
art. 16-bis, finalizzato a conseguire «il progressivo incremento  del
rapporto tra ricavi da traffico  e  costi  operativi»  e'  verificato
attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente,
del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e  la
somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto
della  quota  relativa  all'infrastruttura  di  almeno lo  0,015  per
rapporti di partenza inferiore o uguali allo  0,20  ovvero  0,01  per
rapporti di partenza superiore allo 0,20 fino  alla  concorrenza  del
rapporto dello 0,35. 
  L'obiettivo  misurato  con  il  presente  indicatore   si   intende
raggiunto se l'incremento previsto  e'  raggiunto  rispetto  all'anno
precedente ovvero rispetto alla media dei tre anni precedenti.. 
  Qualora l'incremento del rapporto di cui ai precedenti periodi, sia
superiore all'obiettivo minimo previsto, viene considerato negli anni
successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo. 
  Incrementi  inferiori,  rispetto   allo   stesso   obiettivo,   pur
comportando l'applicazione della penalita' per l'anno di riferimento,
sono considerati negli anni successivi  ai  fini  del  raggiungimento
dell'obiettivo medesimo. 
  Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma
dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della
quota relativa all'infrastruttura superiore allo 0,35, e' ammissibile
una riduzione del rapporto, che comunque non  puo'  essere  inferiore
allo  0,35,  non  superiore  a  0,025.  Tale  riduzione  deve  essere
recuperata nel biennio successivo all'anno in cui si  e'  verificata,
pena l'applicazione della penalita'. 
  Lo scostamento tra  i  valori  degli  indicatori  relativamente  al
rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da  traffico  e
dei  corrispettivi  di  servizio  al  netto  della   quota   relativa
all'infrastruttura viene arrotondato alla terza cifra decimale. 
  Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma
dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della
quota  relativa   all'infrastruttura   inferiore   allo   0,35   tale
arrotondamento  viene  effettuato  per  eccesso  alla   terza   cifra
decimale. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato
art. 16-bis, finalizzato a  conseguire  «la  definizione  di  livelli
occupazionali appropriati» e' verificato attraverso il mantenimento o
l'incremento  dei  livelli  occupazionali  di  settore,  ovvero,   se
necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il  blocco
del turn over per le figure professionali non necessarie a  garantire
l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale
verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre  misure
equivalenti che potranno essere successivamente definite. 
  Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato
art.  16-bis  finalizzato  a  conseguire  «la  previsione  di  idonei
strumenti di monitoraggio e di verifica» e' verificato attraverso  la
trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle
regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti. 
  Alle regioni che hanno subito eventi calamitosi  per  i  quali  sia
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  deliberazione   del
Consiglio dei  ministri,  i  criteri  di  penalizzazione  di  cui  al
presente decreto non si applicano nell'anno in  cui  l'evento  si  e'
verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo  stato  di
emergenza.  Inoltre,  per  tali  Regioni,  e'  sospesa  per  un  anno
l'applicazione della penalita' riferita all'anno precedente. 
  Qualora  in  un  anno  si  verifichi  in  una  regione  un   evento
straordinario di carattere internazionale, che comporti un incremento
del numero dei passeggeri superiore o uguale al 10 per cento rispetto
al numero dei passeggeri dell'anno precedente, tale anno non e' preso
in considerazione ai fini della verifica degli indicatori di  cui  al
presente articolo. Ai  fini  della  medesima  verifica  si  prende  a
riferimento l'anno precedente a quello dell'evento. 
  Alla  verifica  del  soddisfacimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
precedenti periodi, relativi  all'intero  complesso  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale anche  ferroviari,  provvede  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5. 
  Alla  determinazione  dei  ricavi  concorrono  anche  le  eventuali
compensazioni per le agevolazioni tariffarie sostenute dalle  Regioni
e dagli enti locali».